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  Assistenza farmaceutica - Il ticket


Ticket Regione Lazio

Dal 1 Dicembre 2008 tutti i medicinali di fascia A che non hanno un farmaco quivalente corrispondente, sono soggetti ad una nuova forma di compartecipazione così stabilità:
1) Per gli assistiti NON esenti:

- € 4,00 per ogni confezione con prezzo di vendita superiore a € 5,00
- € 2,50 per ogni confezione con prezzo di vendita inferiore o uguale a € 5,00

2) Per gli assistiti esenti per patologia:
- € 2,00 per ogni confezione con prezzo di vendita superiore a € 5,00
- € 1,00 per ogni confezione con prezzo di vendita inferiore o uguale a € 5,00

Gli assistiti esenti "totali" (invalidità di guerra), esenti per "reddito" e per "invalidità" (esenzioni SLC ed E) sono esclusi da qualsiasi forma di compartecipazione.
In tutti gli altri casi le disposizioni rimangono invariate (antibiotici iniettabili monodose senza equivalenti 1 € a confezione).
Per gli antibiotici iniettabili, farmaci ad esclusivo uso fleboclisi, per i quali è possibile da parte del medico proscrittore una prescrizione fino a 6 pezzi per ricetta, la compartecipazione è dovuta nella misura di € 1,00 a confezione;
I medicinali non soggetti alla compartecipazione della spesa sono quelli indicati nella lista regionale delle confezioni e dei prezzi di riferimento, e i medicinali inibitori di pompa protonica. Per tali medicinali resta in vigore il pagamento del prezzo di riferimento o la differenza col prezzo di rimborso per la categoria PPI.
La biffatura della lettera N "Non esente" sulla ricetta, è prevalente su tutti gli eventuali codici di esenzione riportati nell'apposito spazio presente sulla ricetta, ad eccezione dell'esenzioni per reddito "E". Questa esenzione può essere apposta anche successivamente mediante biffatura della R (reddito) e richiede la firma autocertificante (dell'intestatario o di un suo delegato) con l'indicazione del codice "E" seguito dall'opportuno subcodice annotato o dichiarato dall'assistito e trascritto dal farmacista.

La compartecipazione alla spesa non si applica nei seguenti casi:
* prescrizioni di medicinali stupefacenti di cui alla L. 309/90, appartenenti a qualsiasi tabella;
* l'ossigeno terapeutico liquido e gassoso;

Dal 1 gennaio 2009 Per le prescrizioni degli inibitori della pompa acida atc A02B (PPI) non è dovuta la quota fissa di compartecipazione, ma solo la eventuale differenza col prezzo di rimborso della categoria nel caso in cui il medico non indichi la lettera di esenzione dalla B alla F.

   
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