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La persona malata è , in uno Stato di diritto, tutelata nella sua debolezza e la tutela è affidata in Italia al Servizio sanitario nazionale.
Il Servizio fornisce a tutti i Cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket ), prestazioni e servizi sul territorio.

Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all'assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.).

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell'inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale);

Assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.

E' molto importante ricordare che queste prestazioni e servizi inclusi rappresentano il livello "essenziale" garantito a tutti i cittadini ma le Regioni possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori.

Servizio 118

IL SERVIZIO 118 E LE EMERGENZE SANITARIE

 
Per "emergenza sanitaria" si intende una "domanda di soccorso" per un pericolo reale o potenziale di una persona. Esiste un sistema integrato ospedale-territorio finalizzato a dare percorsi assistenziali certi. Il sistema di emergenza si articola in due fasi:

a) fase di allarme, costituita da:
- Centrale operativa 118;
- Postazioni per il soccorso e il trasporto sul territorio;

b) Fase di risposta, costituita da:
- Punti di primo intervento;
- Pronto Soccorsi ospedalieri;
- Dipartimenti di emergenza di 1° livello e di II° livello.


Tutte le richieste di intervento debbono essere effettuate attraverso il numero di telefono 118 attivo 24 ore 24 su tutto il territorio regionale. Non serve prefisso, nemmeno dal telefono cellulare e non occorre gettone. Personale specializzato presente in centrale operativa filtra le richieste, risponde, organizza e coordina il soccorso sul luogo dell'emergenza fino al ricovero con invio di ambulanza; ove necessario, per eventi di particolare gravità può essere inviata l'eliambulanza regionale.
Il servizio di emergenza è gratuito.

Quando chiamare il 118?

- In presenza di malore
- In caso di incidente stradale, sul lavoro, domestico, sportivo
- In caso di calamità naturale o industriale che comportino pericolo di vita

Cosa dire?

Esponete con calma e chiarezza la richiesta di soccorso specificando:
- Dove è successo (comune, via, numero civico, telefono e nome)
- Cosa è successo (malore, incidente,…)
- Numero di feriti e persone da soccorrere
- Eventuali situazioni di pericolo (fughe di gas in corso, rischio di incendio, presenza di sostanze tossiche)
- Condizioni dei pazienti (rispondono, respirano, si muovono, sono incastrati)
- In autostrada fornire indicazioni sulla corsia (direzione nord e sud), un riferimento chilometrico o di casello autostradale.

I pochi secondi impegnati per fornire informazioni precise serviranno a prestare un SOCCORSO MIGLIORE

Medico di base

Tutti i cittadini residenti nei Comuni della ASL di appartenenza hanno diritto ad avere, gratuitamente, l'assistenza sanitaria di base, prestata da un Medico di Famiglia. Per offrire un servizio migliore, i Medici di Famiglia possono concordare e realizzare forme di lavoro di gruppo o in associazione. In questo caso, ciascun partecipante al gruppo è disponibile a svolgere la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici del gruppo pur nel rispetto del rapporto di fiducia medico/paziente e della libera scelta da parte dell'assistito.
Il medico di famiglia si sceglie tra quei convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, iscritti negli elenchi della Asl e che non abbiano raggiunto il "tetto" massimo di assistiti.
La scelta del medico di famiglia può essere cambiata. 

 Il rapporto tra il cittadino ed il Medico di Famiglia è fondato sul rapporto di fiducia. Per scegliere o cambiare il medico ci si deve rivolgere agli sportelli amministrativi, ubicati presso la ASL di competenza dove è disponibile l'elenco dei Medici. Per la scelta del Medico di Famiglia, occorre presentare: autocertificazione di residenza codice fiscale tessera sanitaria.
Nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario, il cittadino può cambiare Medico. A sua volta il Sanitario che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può, in ogni tempo, ricusare l'assistito comunicandone i motivi alla ASL per iscritto. Il cittadino che intende scegliere un Medico di Famiglia in un' ASL diversa da quella di residenza, deve inoltrare richiesta allo sportello amministrativo della ASL di residenza. Tale scelta, in deroga al principio della residenza, può essere consentita quando un Medico di un altro ambito territoriale sia più vicino o più facilmente raggiungibile; oppure tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza. Alla domanda deve essere allegata la documentazione a sostegno di quanto richiesto.
Il diritto all' assistenza decorre dal momento della scelta.

Le prestazioni del medico di medicina generale sono:

  • Consulto con lo specialista e accesso presso gli ambienti di ricovero
  • Prescrizioni di carattere certificativo e medico-legali
  • Prescrizione di farmaci
  • Prescrizioni di analisi chimico-cliniche e di indagini strumentali
  • Prestazioni di particolare impegno professionale
  • Proposte cure termali
  • Proposte di ricovero ospedaliero
  • Richieste di visite specialistiche
  • Visita medica generale, ambulatoriale e domiciliare anche con carattere di urgenza.

    Il medico di famiglia presta la sua attività in ambulatorio aperto almeno 5 giorni settimanali secondo l'orario esposto all'ingresso. L'orario d'apertura deve tenere conto del numero degli assistiti.
    Su richiesta effettua le visite a domicilio come stabilito dalla legge: nella stessa giornata qualora la richiesta pervenga entro le ore 10,00; qualora la richiesta pervenga dopo le 10,00 la visita dovrà essere effettuata entro le 12,00 del giorno successivo (fatte salve le effettive urgenze se recepite). I medici che lavorano in gruppo o in associazione devono assicurare, nello studio medico sede del gruppo, un'apertura dello studio per almeno sei ore giornaliere, distribuite tra mattino e pomeriggio.

    PRESCRIZIONE DI FARMACI
    Ogni Medico si assume personalmente la responsabilità delle prescrizioni di farmaci. Pertanto il Medico di Famiglia non è obbligato a trascrivere sul ricettario regionale prescrizioni di altri medici se non le condivide. L'attuale normativa sulla prescrizione dei farmaci prevede che numerosi medicinali siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo alle condizioni previste dal Ministero della Sanità nel rispetto delle norme CUF (Commissione Unica del Farmaco). Il farmaco consigliato dallo specialista (anche di struttura pubblica) non sempre può essere erogato dal SSN: il medico curante lo potrà trascrivere solo nel rispetto delle norme stabilite dalla CUF e delle indicazioni riportate sulla scheda tecnica del farmaco. Lo specialista che opera in una struttura pubblica, se ritiene urgente iniziare una terapia, può e deve prescrivere direttamente il farmaco al paziente. I medici sono soggetti a controlli sulle prescrizioni e a sanzioni se tali prescrizioni non sono conformi alle note CUF. Le prescrizioni farmaceutiche hanno una validità di 30 giorni.

    CERTIFICATI GRATUITI E A PAGAMENTO
    Ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale e del DPR n. 270/2000, sono GRATUITI i seguenti certificati medici:

  • Certificato di malattia per i lavoratori dipendenti;
  • Certificato di riammissione a scuola;
  • Certificato di "buona salute" ai sensi del D.M. 28.2.83, su richiesta motivata del presidente di società sportiva affiliata al CONI (o affiliati) a dal preside della scuola per attività al di fuori delle ore di educazione fisica (solo un certificato con validità annuale).

    Sono invece a pagamento i seguenti certificati medici:
  • Certificato per l'ammissione in casa di riposo o simili;
  • Certificato per assicurazioni private;
  • Certificato ad uso peritale;
  • Certificato per attività ludico-ginnica;
  • Certificato per l'ammissione alle cure termali;
  • Certificato per malattia rilasciato ai militari di leva (durante il periodo di leva militare, dal punto di vista burocratico, non è carico del S.S.N.);
  • Certificato per l'I.N.A.IL. in seguito ad infortunio sul lavoro (e con conseguente inabilità assoluta al lavoro);
  • Certificato anamnestico per il porto d'armi;
  • Certificato per l'I.N.P.S. per le cure termali;
  • Certificato per l'I.N.P.S. per la domanda di invalidità;
  • Certificato per la domanda di invalidità civile;
  • Certificato per la domanda di aggravamento;
  • Certificato per la domanda di accompagnamento;
  • Certificato per la richiesta di esonero dalle lezioni di educazione fisica;
  • Certificato di inabilità temporanea per mancata comparizione disposta all'Autorità giudiziaria;
  • Certificato per uso privato (aspettativa per infermità, ecc.);
  • Certificato per l'ammissione alle colonie;
  • Certificato per il ritorno al lavoro dei dipendenti di aziende alimentari;
  • Certificato di invalidità per delega a riscuotere la pensione o analoghi espletamenti;
  • Certificato per dieta personalizzata per la mensa.

  • Guardia medica

    IL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (GUARDIA MEDICA)

    Il Servizio di Guardia Medica, attualmente denominato Servizio di Continuità Assistenziale, garantisce l'assistenza medica a domicilio del cittadino per situazioni che rivestono carattere d'urgenza, negli orari in cui il Medico di Famiglia e il Pediatra di Libera Scelta non sono tenuti ad esercitare l'attività né ad essere reperibili: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali dalle ore 14.00 del sabato odi altro giorno prefestivo alle ore 8.00 del giorno successivo al festivo.
    Il Medico del Servizio di Continuità Assistenziale può: prescrivere farmaci, ma solo quelli per terapie d'urgenza, in quantità sufficienti a coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore rilasciare certificati di malattia per il lavoratore, esclusivamente nei casi di assoluta necessità e limitatamente ai turni festivi e prefestivi, per un massimo di tre giorni redigere proposta di ricovero ospedaliero.
    Per accedere al servizio di guardia medica occorre telefonare alla Centrale operativa che è la struttura deputata alla raccolta e smistamento delle chiamate per urgenza.


    Centrale operativa di Latina - telefono 0773/662175 e 661038

    Centrale operativa di Formia - telefono 0771/779337