Laboratorio galenico
La nostra farmacia è attenta alle ricerche tecnologiche d'avanguardia, guarda al futuro ed ai cambiamenti, ma non perde di vista l'antica tradizione del farmacista preparatore.Da sempre abbiamo associato il nostro nome alla qualità dei prodotti galenici che uno staff di Farmacisti preparatori , sotto la direzione del Dott. Giancarlo Travagliati, confezionano ogni giorno.
Alla base di ogni preparazione effettuata c'è un'accurata selezione delle materie prime ed un meticoloso controllo della loro integrità. Le attrezzature presenti sono le più avanzate per la produzione ed il confezionamento sia di forme farmaceutiche solide ( capsule , compresse , polveri ) che liquide ( creme, collutori,sciroppi , liquidi in genere).
Per garantire l'efficacia , la sicurezza e la qualità dei medicinali preparati questa farmacia si attiene alle Norme di Buona Preparazione (NBP) dettate dalla Farmacopea Ufficiale.
I Farmacisti preparatori seguono costantemente corsi di aggiornamento e seminari, dispongono di riviste, testi e pubblicazioni tecniche che gli consentono una continua informazione ed un aggiornamento post-universitario.
Nella nostra farmacia è possibile preparare tutti i tipi di farmaci, dai più semplici ai più complessi. Trattandosi di medicinali, le preparazioni sono soggette ad una rigorosa legislazione e, tranne pochi casi, richiedono sempre la ricetta medica.
I tempi minimi di attesa sono indicativamente i seguenti:
Preparazioni liquide = ½ ora
Pomate, gel, creme = 1 ora
Polveri composte e tisane = ½ ora
Capsule, cachet e cartine = 1 ora
Compresse = ½ giornata 
Tali tempi potranno variare in funzione dell'accumulo di lavoro corrente.
Le modalità di formazione dei prezzi delle preparazioni magistrali sono rigorosamente fissate dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali che è un testo normativo emanato dal Ministero della Sanità. Tale testo ed ogni altro chiarimento sul prezzo può essere richiesto al farmacista al momento della prenotazione.
BenfluorexDivieto d’uso e divieto di vendita delle preparazioni magistrali contenenti BENFLUOREX L’Agenzia Italiana del Farmaco, data 27 luglio 2010, ha disposto l'immediato divieto di utilizzo e di vendita, su tutto il territorio nazionale, delle preparazioni magistrali contenenti Benfluorex. Il provvedimento è scaturito a seguito della nota del Comitato dei Medicinali per Uso Umano – CHMP concernente rischi di valvulopatie associate all’uso di Benfluorex e alla decisione della Commissione Europea dell’Agenzia Europea dei Medicinali – EMEA che raccomanda la revoca nell’Unione Europea di tutti i medicinali contenenti Benfluorex perché i rischi sono maggiori dei benefici.
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Detraibilità fiscale delle preparazioni galenicheDocumentazione spese sostenute per l’acquisto preparazioni galeniche ai fini della detraibilità fiscale Ris. Ag. Entrate n. 218/E del 12/8/2009. l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di preparazioni galeniche in farmacia è necessaria la documentazione da cui risulti natura, qualità e quantità delle stesse, e codice fiscale del relativo destinatario. Secondo l’Agenzia, qualora non fosse possibile indicare tali elementi sullo scontrino fiscale, la farmacia può emettere fattura contenente tutti i predetti requisiti. l’Agenzia delle Entrate , il 12 agosto2009 , ha diramato la Risoluzione n. 218/E (all. n. 1), avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 11 delle legge n. 212 del 2000 - acquisto di preparazioni galeniche – certificazione della spesa sostenuta – art. 15, comma 1, lett. c) , del Tuir” , lett. c) , del Tuir” Con tale risoluzione l’Agenzia, in risposta ad un interpello formulato da un contribuente, ha affrontato la problematica della documentazione necessaria ai fini della deduzione/detrazione dalle imposte delle spese sostenute per l’acquisto di preparazioni galeniche. L’Agenzia ha rammentato come la documentazione necessaria ai fini della detrazione d’imposta per l’acquisto di medicinali sia costituita da “fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”. Al riguardo è stata altresì richiamata la risoluzione n. 156/E diramata dall’Agenzia il 5 luglio 2007, nella quale sono stati forniti primi chiarimenti in merito ai requisiti informativi che tali documenti di spesa devono soddisfare. Con la recente risoluzione n. 218/E del 12 agosto scorso l’Agenzia afferma che “i predetti obblighi documentali devono essere soddisfatti anche nell’ipotesi in cui si intenda beneficiare della detrazione d’imposta per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia”. Pertanto “anche per questa tipologia di medicinali è necessario che la spesa sostenuta sia certificata con documenti contenenti natura, qualità e quantità delle preparazioni galeniche acquistate, e codice fiscale del destinatario delle stesse”. Conseguentemente la farmacia potrà indifferentemente emettere scontrino fiscale o fattura da cui risulti “per l’indicazione della natura del prodotto venduto la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica””, trattandosi di un farmaco privo di AIC.
( allegato 1 )
RISOLUZIONE N. 218/E
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – acquisto di preparazioni galeniche - certificazione della spesa sostenuta – art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. QUESITO L’istante ha acquistato delle preparazioni galeniche, certa di poter beneficiare della detrazione d’imposta prevista per l’acquisto di medicinali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Gli scontrini fiscali che documentano la spesa risultano privi però di alcune delle specificazioni espressamente richieste dalla norma agevolativa sopra citata, quali la natura e la qualità delle preparazioni acquistate, e il codice fiscale del destinatario del farmaco. Al riguardo, è stato fatto presente all’istante che gli strumenti elettronici in dotazione delle farmacie consentono l’emissione di scontrini fiscali “parlanti” solo per medicinali già confezionati. Ciò in quanto l’individuazione della natura e della qualità dei prodotti venduti avviene mediante lettura ottica del codice a barre apposto sulle singole confezioni. Tenuto conto delle difficoltà incontrate dai farmacisti nel riportare la natura e la qualità delle preparazioni galeniche sugli scontrini fiscali, l’istante chiede di sapere se possa comunque beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir per le spese sanitarie sostenute.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’istante, constatata la difficoltà da parte dei farmacisti di rilasciare scontrini fiscali contenenti natura e qualità delle preparazioni galeniche, ritiene di poter beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se la spesa sostenuta risulta certificata da scontrini fiscali “non parlanti”. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificato dall’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), dispone che la detrazione d’imposta prevista, ai fini dell’Irpef, per l’acquisto di medicinali spetta a condizione la spesa sia “certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”. In merito ai requisiti informativi che i documenti di spesa sopra citati devono soddisfare, la scrivente ha fornito chiarimenti con risoluzione 5 luglio 2007, n. 156. In particolare, col predetto documento di prassi è stato precisato che per quanto concerne lo specifico requisito dell’indicazione della natura del prodotto acquistato, si ritiene sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale”, mentre, per quanto attiene all’indicazione della qualità del prodotto acquistato, è necessario che il documento di spesa riporti la denominazione del farmaco. La menzione delle predette specificazioni consente di individuare esattamente il bene oggetto della cessione, e, conseguentemente, di escludere dal beneficio della detrazione l’acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.
I predetti obblighi documentali devono essere soddisfatti anche nell’ipotesi cui si intenda beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia. Anche per questa tipologia di medicinali, come per quella dei medicinali di origine industriale, è necessario quindi che la spesa sostenuta sia certificata con documenti contenenti natura, qualità e quantità delle preparazioni galeniche acquistate, e codice fiscale del destinatario delle stesse. In merito alle possibili difficoltà che i farmacisti possono incontrare nell’emettere scontrini fiscali “parlanti” per medicinali privi del codice a barre, si rammenta che è sempre possibile ricorrere all’emissione di fattura. Tale modalità di certificazione è, infatti, prevista espressamente dall’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir quale alternativa allo scontrino fiscale “parlante”. In relazione alla fattispecie in esame, si ritiene, pertanto, che il farmacista, ove incontri delle difficoltà nel riportare la natura e la qualità delle preparazioni galeniche sullo scontrino fiscale, possa emettere fattura riportando per l’indicazione della natura del prodotto venduto la dicitura “farmaco” o “medicinale” e per la qualità dello stesso la dicitura “preparazione galenica”. Resta fermo che, per poter beneficiare del diritto alla detrazione d’imposta in discorso, dovranno risultare in fattura anche la quantità di prodotto acquistato e il codice fiscale del destinatario dello stesso. Considerato quanto sopra, si ritiene che l’istante, non essendo in possesso di documenti di spesa che soddisfino i requisiti informativi richiesti dall’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, non possa beneficiare della detrazione d’imposta in discorso. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici. NBP ; Norme di Buona Preparazione
Le norme di buona preparazione sono intese a fornire linee guida di comportamento al farmacista preparatore, affinché venga garantita al consumatore la qualità totale del prodotto finale. La cultura e professionalità del farmacista sono requisiti indispensabili al fine di gestire tecnicamente le preparazioni magistrali.
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Il Magistrale: quando e perchè La preparazione galenica può sembrare a prima vista solo un ritorno al passato; invece ha una sua precisa collocazione ed importanza in quanto consente al paziente di disporre di un medicinale "personalizzato" quando, per svariati motivi, l'industria farmaceutica non è in grado di soddisfare una sua particolare esigenza. Le ragioni che portano il medico a prescrivere un galenico magistrale sono diverse. Ecco alcuni esempi. QUESTA FARMACIA E' ASSOCIATA SIFAP Ecco come potete contattarci :
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