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I cosmetici sono sostanze e preparazioni (diverse dai medicamenti) destinati ad essere applicati sull'epidermide, sul sistema pilifero o sui capelli, sulle unghie, sulle labbra, sui denti o sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo o prevalente di pulire, profumare, proteggere o modificare l'aspetto estetico o correggere gli odori.
Questa definizione è ampia e comprende una vastissima gamma di prodotti, profondamente diversi fra loro. Quello che, comunque, contraddistingue sempre un cosmetico è: l'azione superficiale, l'uso ed il dosaggio libero da prescrizione medica, un rapporto rischio-beneficio pari a zero (ovvero l'assenza di gravi controindicazioni).
La differenza tra un medicinale ad uso dermatologico ed un prodotto cosmetico è rilevante: il primo cura e previene malattie ed alterazioni sostanziali, il secondo si limita a proteggere, idratare, detergere la cute, senza agire in profondità.
SCADENZA
A partire da marzo 2005 le disposizioni comunitarie hanno aggiunto un nuovo requisito per le etichette dei prodotti cosmetici denominato "Periodo post-apertura" o Pao (dall'inglese Period after opening).
Il Pao, rappresentato dal simbolo di un barattolo di crema aperto, mostrerà il periodo (indicato con un numero ed espresso in mesi) successivo al primo utilizzo da parte del consumatore, durante il quale il prodotto, se utilizzato e conservato in modo corretto, rimarrà conforme ai requisiti generali di sicurezza.
Per i prodotti cosmetici con una durata minima superiore a 30 mesi l'indicazione della durata minima non è obbligatoria. Tuttavia, per tali prodotti dovrà essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.
Tale informazione verrà indicata con un simbolo che raffigura in modo stilizzato un barattolo di crema aperto seguito dall'indicazione del numero di mesi, degli anni o degli anni e dei mesi in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato.
In generale comunque un cosmetico non va utilizzato quando presenta delle anomalie e quindi perde la sua funzione originale oppure quando l'odore ed il colore o la consistenza risultano alterati: ad esempio in una crema quando appaiono separate la parte acquosa e quella oleosa. Un prodotto solare degradato perde completamente le sue proprietà. Bisogna prestare molta attenzione perché queste alterazioni potrebbero provocare gonfiori, arrossamenti o pruriti.
I TEST SUGLI ANIMALI
Consapevoli dell'avversione del pubblico verso i test svolti su animali, molti produttori hanno dotato i loro prodotti di marchi o diciture "animal-friendly". Premesso che ve ne sono diversi, di diversa origine e serietà, va ricordato che talvolta il marchio in modo fuorviante si riferisce al solo prodotto finito e non ai suoi ingredienti, come appunto la dicitura "prodotto finito non testato su animali" o il più generico "prodotto non testato".
LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE IN ETICHETTA
La legge prevede queste indicazioni obbligatorie, in caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile:
nome o ragione sociale e la sede legale del produttore o responsabile dell'immissione sul mercato del cosmetico stabilito all'interno dell'Unione europea. Le indicazioni possono essere abbreviate purché identificabili
contenuto nominale per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale a 5 grammi o 5 millilitri. Non è obbligatorio per campioni gratuiti, prodotti monodose e preconfezionati contenenti insieme di pezzi: in questo ultimo caso sull'imballaggio deve essere specificato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere determinato dall'esterno
data di durata minima di un prodotto. E' indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro….". Per i prodotti la cui durata minima è superiore ai trenta mesi, non è necessario porre la data di scadenza
precauzioni particolari devono essere presenti sull'imballaggio primario e secondario. Nel caso in cui lo spazio non fosse sufficiente, sarà opportuno riportare le indicazioni su un foglio di istruzioni, o su una fascetta o su un cartellino allegati
numero del lotto di fabbricazione per l'identificazione della fabbricazione. Per dimensioni ridotte del prodotto cosmetico, tale indicazione può essere riportata solo sull'imballaggio secondario
paese d'origine per prodotti fabbricati in Paesi non appartenenti all'Unione europea
funzione del prodotto
elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "Ingredienti" o "Ingredients". In caso di impossibilità , sarà necessario riportare le indicazioni su un foglio di istruzioni, o su una fascetta o su un cartellino allegati la cui presenza deve essere richiamata sull'imballaggio secondario. Gli ingredienti con una concentrazione inferiore all'1% possono essere indicati in ordine sparso dopo le sostanze con una concentrazione maggiore dell'1%. I coloranti vengono messi dopo tutti gli altri ingredienti secondo il Color Index. Gli ingredienti devono essere scritti secondo la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo (INCI). Il produttore ha il diritto, per tutelare la segretezza della sua formula, di omettere dall'elenco un componente del prodotto finito.
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