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Erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza
glutine
L’Assessorato alla
Sanità della Regione Lazio con nota del 29.05.2003 prot.n.54217/4A/09-4A/05 ha
fornito alle Asl alcune linee guida per l’erogazione di alimenti a favore dei
pazienti affetti da morbo celiaco in applicazione del DM 8 giugno 2001.
- La diagnosi deve essere
accertata e certificata dai centri di riferimento individuati a tal fine
dalle regioni.
- Il nuovo decreto indica, per
sesso e per fascia di età, il fabbisogno calorico totale, di cui un 35% è
da soddisfare con i prodotti dietetici senza glutine, mentre per il resto
il celiaco dovrà orientare le proprie scelte alimentari verso alimenti
naturalmente privi di glutine come riso, patate, mais e legumi. La tabella
allegata al decreto (vedi sotto) riporta i corrispondenti tetti di spesa
mensili a carico del Servizio sanitario nazionale.
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Età
di riferimento
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Tetto di spesa in euro/mese
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fabbisogno calorico totale
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35% del fabbis. cal. tot.
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euro/mese
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Maschi
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Femmine
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Maschi
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Femmine
|
Maschi
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Femmine
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6 mesi -1 anno
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900
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900
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315
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315
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44,42
|
44,42
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Fino a 3,5 anni
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1300
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1300
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455
|
455
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61,97
|
61,97
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Fino a 10 anni
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2000
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2000
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700
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700
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94,00
|
94,00
|
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età adulta
|
3000
|
2200
|
1050
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770
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139,44
|
98,13
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·
L'azienda unità
sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali e'
stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della
dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti senza glutine, nei limiti di spesa
mensile indicati nella tabella.
·
Per il ritiro
dei prodotti, che vengono erogati dalle farmacie convenzionate ,l’azienda unità
sanitaria locale rilascia all’assistito 12 moduli numerati ciascuno per ogni
mese contenente:
- Dati
anagrafici dell’assistito;
- n.
di autorizzazione;
- età;
- elementi
per l’erogazione con riferimento al regime dietetico;
- limite
di spesa
EROGAZIONE DA PARTE DELLA
FARMACIA
L’assistito presenta direttamente in farmacia il modulo
rilasciato dalla ASL, per il ritiro dei prodotti ( non è necessaria la ricetta
rilasciata dal medico di base).
La farmacia all’atto della dispensazione (che per ragioni
organizzative, può essere completata entro un mese) appone sulla ricetta ed
eventualmente su fogli aggiuntivi corredati da timbro e data, i fustelli ottici
staccati e ritagliati dalle confezioni, stando attenti a non ledere l’integrità
del prodotto. L’eventuale differenza tra il valore dei prodotti consegnati ed
il tetto di spesa autorizzato,riportato sul modulo,sarà a carico dell’assistito
e sarà evidenziato nella casella del ticket.
La farmacia presenta mensilmente alla ASL i moduli o
ricette per il rimborso.
ELENCO PRODOTTI EROGATI A CARICO
SSN
Ricordiamo che la normativa prevede che la farmacia possa
erogare in regime SSN solo i prodotti riportati nel Registro Nazionale
istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell’art.7 del DM 8 giugno
2001.
I prodotti non riportati nell’elenco saranno a carico del
paziente.
Il registro è periodicamente aggiornato.
Decreto Legge 8
giugno 2001
"Assistenza Sanitaria
integrativa relativa ai prodotti destinati ad un’alimentazione
particolare"
Gazzetta Ufficiale n. 217 del
9/8/1982
Il Ministro della Sanità
(omissis)
Preso atto della produzione e commercializzazione di prodotti destinati ad una
alimentazione particolare per persone affette da malattie metaboliche
congenite, da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite
erpetiforme, da fibrosi cistica del pancreas, per le quali la dietoterapia
rappresenta intervento irrinunciabile;
(omissis)
Considerato che e' opportuno rendere uniformi i procedimenti di certificazione
relativi alle malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica del pancreas e
morbo celiaco, nonché rivedere i sistemi di distribuzione, erogazione e
rimborsabilità degli specifici prodotti destinati ad una alimentazione
particolare al fine del contenimento dei costi al Servizio sanitario nazionale;
Considerato che la popolazione affetta da morbo celiaco e' in progressivo
aumento;
Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai carboidrati
deve essere superiore al 55% dell'apporto energetico totale, come indicato nel
piano sanitario 1998-2000; inclusi i carboidrati complessi naturalmente privi
di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi;
Considerato che in una dieta equilibrata, i carboidrati includono quelli
complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e
legumi, nonché quelli derivati da grano, orzo, segale e avena provenienti da
pane, pasta e farina;
Considerato che l'apporto energetico totale va distinto per fasce di età e
sesso e che nella dieta usuale pane e pasta forniscono una quota di carboidrati
superiore a riso, patate, mais e legumi;
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. L'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra
nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:
(omissis)
c) morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite
erpetiforme.
2. (omissis)
Art. 2.
Accertamento e certificazione
1. Le patologie di cui all'art. 1, comma 1, sono accertate e certificate dai
centri di riferimento a tal fine individuati dalle regioni.
(omissis)
3. Le relazioni diagnostiche predisposte in sede di primo accertamento delle
patologie di cui al comma 1, indicano il regime dietetico appropriato, anche in
relazione all'età'. I centri di
riferimento adeguano il regime dietetico dei pazienti affetti dalle patologie
di cui al comma 1, in relazione alle condizioni cliniche ed all'età'.
(omissis)
Art. 3.
Morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.
1.
La tabella 1
indica, per sesso e per fascia di eta', il fabbisogno calorico totale e la
quota, pari al 35%, da soddisfare con i prodotti senza glutine per i soggetti
affetti da morbo celiaco. La tabella riporta altresì i corrispondenti tetti di
spesa mensili a carico del Servizio sanitario nazionale, calcolati sulla base
dei prezzi medi dei prodotti ed incrementati di una percentuale pari al 30% per
tener conto di particolari esigenze nutrizionali.
2.
L'azienda unità
sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali e'
stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della
dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare,
nei limiti di spesa mensile indicati nella tabella 1. Contestualmente,
l'azienda rilascia alle stesse persone 12 buoni o altro "documento di
credito" - anche di tipo magnetico - di valore pari ai citati tetti di
spesa, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso i
fornitori convenzionati di cui all'art. 6.
3.
Dalla data di
attivazione del registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, le regioni e le
province autonome, anche in forma consorziata, determinano i valori massimi di
spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto sul proprio
territorio dei singoli prodotti di cui al presente articolo inclusi nel
medesimo registro. Contestualmente, le regioni aggiornano i tetti di spesa
mensili.
(omissis)
Art. 6.
Modalità di erogazione
1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri
di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle
aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo
direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle
aziende unità sanitarie locali.
(omissis)
Roma, 8 giugno 2001
Il Ministro: Veronesi
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