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Detrazioni IRPEF per dispositivi medici

Si informa che l'Agenzia delle entrate ha recentemente diramato la circolare n. 20/e del 13.05.2011, avente ad oggetto “Irpef. Risposte a quesiti”.

Tra gli argomenti trattati nella si evidenzia il punto 5.16, riguardante le modalità di detrazione fiscale dei dispositivi medici.

A tale riguardo l'Agenzia precisa che, alla luce del parere richiesto in merito al competente Ministero della Salute, “sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore”.

Tuttavia non esistendo un documento consultabile su tali dispositivi, ma solo un elenco, peraltro non esaustivo, messo a disposizione dal Ministero della Salute, l'Agenzia chiarisce che “la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR”, richiamando in proposito la propria risoluzione n. 253 del 29/9/2009.

Pertanto, ai fini della detrazione fiscale di tali prodotti, l’Agenzia ha affermato che devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • “dallo scontrino fiscale o dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa (con il codice fiscale) e la descrizione del dispositivo medico";
  • "deve essere comprovato per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE"'; per i dispositivi medici compresi nell’elenco allegato alla circolare non è necessario verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (normalmente sulla confezione del prodotto o sul libretto d’uso o di garanzia sono riportate tutte le certificazioni ivi comprese quelle CE).

 

 

 

Concetti generali

Secondo la finanziaria 2007 (Articolo 1, comma 28 della legge n. 296 del 2006) sono detraibili i medicinali ed i dispositivi medici di cui al Nomenclatore Tariffario (DM 27.08.1999 n. 322). Ai fini della deduzione il cittadino deve presentare, in sede di dichiarazione dei redditi, la fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.

Si ritiene utile evidenziare alcune importanti novità desunte dalle istruzioni alla compilazione del MODELLO UNICO 2009 e del 730/2009 relativi all’anno di imposta 2008.

In particolare come si legge nelle istruzioni alla compilazione il cittadino può detrarre, fatta salva la franchigia di € 129,11, le spese per:

“….acquisto di medicinali, spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna), importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale….”.

….omissis…

…Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

 

Non risultano detraibili, come chiarito nella risoluzione 256/E del 20.06.2008 dell'Agenzia delle Entrate, gli integratori alimentari, anche se prescritti da un medico specialista.

 

 

 

Detrazione per l'acquisto di preparazioni galeniche preparate in farmacia

L'Agenzia delle Entrate, con (risoluzione n. 218/E del 12.08.2009) ha confermato che i predetti obblighi documentali devono essere soddisfatti anche nell’ipotesi cui si intenda beneficiare della detrazione d’imposta per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (c.d. preparati galenici).

Infatti –continua l’Agenzia delle Entrate- anche per questa tipologia di medicinali, come per quella dei medicinali di origine industriale, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata con documenti contenenti natura (dicitura: farmaco o medicinale), qualità (dicitura: preparazione galenica), quantità delle preparazioni galeniche acquistate e codice fiscale del destinatario delle stesse tramite scontrino c.d. parlante o fattura.

 

 

 

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 29 Settembre 2009 n. 253

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla detraibilità della spese per l’acquisto

di strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia e apparecchio medicale per laserterapia, in quanto occorre verificare se tali beni rientrino nel concetto di spese mediche alla luce dei provvedimenti emanati dal Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).

Viene chiarito che qualora le apparecchiature elencate dall’ente istante rientrino

nella suddetta classificazione nazionale dei dispositivi medici (reperibile sul sito del Ministero della Salute), le spese sostenute per il loro acquisto siano detraibili dall’IRPEF, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

 

RISOLUZIONE N. 253/E

Roma, 29 settembre 2009

 

OGGETTO: Istanza di interpello – oneri detraibili - I.R.P.E.F. –

 art. 15,comma 1, lett. c, del TUIR.

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione

dell’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR è stato esposto il seguente

QUESITO

Il CAAF ALFA srl ha chiesto di sapere se le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali nonché quelle per l’acquisto di macchinari di nuova generazione (strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) possano beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir.

Per completezza, l’ente istante precisa che tali apparecchiature sono  registrate presso il Ministero della salute e classificate come dispositivi medici (in genere) ai sensi della direttiva 93/42/CEE.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALCONTRIBUENTE

IL CAAF ALFA srl ritiene che le spese sostenute per la conservazione  delle cellule staminali e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici, essendo finalizzate alla cura e alla terapie di malattie, siano qualificabili come spese

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

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sanitarie e attrezzature sanitarie e, come tali, possano beneficiare della

 detrazione d'imposta prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca la tipologia di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b).

In ordina alla detraibilità delle spese sostenute per la conservazione  delle cellule staminali, la scrivente rinvia ai chiarimenti già forniti con  la risoluzione del 12 giugno 2009, n. 155, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Per quanto concerne la detraibilità della spese per l’acquisto di strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a  campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia e apparecchio medicale per laserterapia, occorre verificare se tali beni rientrino nel concetto di spese mediche alla luce dei provvedimenti emanati dal

Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).

L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 25 del 6 febbraio 1997, ha chiarito, infatti, che ove risulti dubbio l’inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che  contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.

Il D. lgs. 24 febbraio 1997 n. 46, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 93/42/CCE, concernente i dispositivi medici (in genere), all’articolo 1 definisce dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato peril corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione,controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia,

 

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attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio,sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento  sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata  da tali mezzi”.

Al fine di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, il Ministero della Salute ha approvato, con decreto ministeriale 22 settembre  2005,la prima versione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici  diversi dai dispositivi diagnostici in vitro elaborata dalla Commissione  unica sui dispositivi medici.

Successivamente tale classificazione è stata modificata con il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 e aggiornata, da ultimo, con il decreto ministeriale 13 marzo 2008.

La scrivente ritiene che qualora le apparecchiature elencate dall’ente istante rientrino nella suddetta classificazione nazionale dei dispositivi medici (reperibile sul sito del Ministero della Salute), le spese sostenute per  il loro acquisto siano detraibili dall’IRPEF, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto, è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) emessa dal rivenditore commerciale, dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all’indicazione sulla certificazione fiscale dei dati identificativi del destinatario del prodotto, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio diretta ad attestare  che l’acquisto è necessitato dall’esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva  può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati agli uffici.