Scontrino parlante
Detrazione/deduzione fiscale acquisto medicinali
( Risoluzione n 10-E del 17 fabbraio 2010 dall'Agenzia delle Entrate )
L'Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito che, ai fini della detrazione/deduzione fiscale, non è più necessaria la conservazione della ricetta rilasciata dal medico, anche in caso di pagamento del ticket, essendo sufficiente lo scontrino parlante. Inoltre è stato precisato che la natura di medicinale dei beni può essere attestata anche mediante abbreviazioni, sigle e/o acronimi e, in caso di acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica o da banco, con le indicazioni SOP e OTC.
l'Agenzia delle Entrate, a seguito di specifiche richieste di chiarimenti, fornisce utili indicazioni operative in materia di documentazione idonea a certificare correttamente le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali.
L'Agenzia ribadisce preliminarmente che il diritto a beneficiare, a seconda dei casi, della
deduzione o della detrazione d'imposta per l'acquisto di medicinali è subordinato al possesso di un documento fiscale costituito dallo scontrino fiscale o dalla fattura recante l'indicazione della natura, qualità e quantità del prodotto, nonché del codice fiscale del destinatario.
Indicazione della qualità del prodotto acquistato
L'Agenzia rammenta che con la circolare n. 40 del 2009 ha precisato che sullo scontrino fiscale deve essere indicato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.
Indicazione della natura del prodotto acquistato
Per l'Agenzia è sufficiente che il documento di spesa rechi la dizione generica di "farmaco"
o di "medicinale". In ogni caso, è possibile fruire dei benefici IRPEF deduzione/detrazione), a condizione che i documenti di spesa, pur non riportando tali diciture, indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.
Pertanto:
l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato è soddisfatta anche quando sia riportata la dicitura "omeopatico" in luogo delle diciture "farmaco" o di "medicinale";l'indicazione è soddisfatta anche dalla dicitura "ticket" (che può essere riferita soltanto a medicinali erogati dal SSN) ovvero dalle sigle SOP (senza obbligo di prescrizione) e OTC (medicinali da banco);con riguardo alle preparazioni galeniche, per l'indicazione della natura del prodotto venduto può essere riportata la dicitura "farmaco" o "medicinale" e per la qualità dello stesso la dicitura "preparazione galenicale abbreviazioni "med." o "f.co." equivalgono alla menzione per esteso dei termini medicinale e farmaco.
Decadenza dell'obbligo di conservazione della ricetta medica
Non è più necessario conservare la prescrizione medica: la natura e la qualità del
prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie.
Anche per i ticket, quindi, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
( fonte Federfarma )



