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Validità delle ricette straniere in Italia

( fonte : FEDERFARMA )

VALIDITA` RICETTE STRANIERE

La Commissione UE ha presentato un progetto di direttiva relativa ai diritti dei pazienti all`assistenza sanitaria transfrontaliera. La versione che si cercherà di far approvare nel corso del prossimo anno prevede un reciproco riconoscimento delle ricette all`interno dell`UE, grazie all`adozione di un modello di ricetta europea (anche in modalità elettronica) da utilizzare per i pazienti che si recano all`estero. Ecco alcune linee guida per i farmacisti che si dovessero trovare in situazioni di dubbio in questa fase che precede l`approvazione della Direttiva Europea. Tali linee guida, pur in assenza di specifiche norme positive, rappresentano comunque il diritto in vigore in tutti gli Stati UE, così come stabilito dalle sentenze della Corte di Giustizia e dall`interpretazione autentica data dalla Commissione europea.

LEGITTIMITA` DELLA SPEDIZIONE DI RICETTE PROVENIENTI DA PAESI STRANIERI

In Italia la spedizione è legittima per le ricette che provengono dagli altri 26 Paesi dell`Unione Europea e dai Paesi della cosiddetta Area Economica Europea - EEA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). La Svizzera, che ormai non fa più parte della c.d. EEA ma regola da tempo i suoi rapporti con l`UE attraverso specifici accordi bilaterali, ha firmato uno specifico accordo con l`UE sul reciproco riconoscimento del titolo di medico (oltre a quello di farmacista), che garantisce la validità di una ricetta svizzera sul territorio italiano. Tuttavia, la legittimità di una ricetta compilata da un medico dell`UE non significa che qualsiasi tipo di ricetta sia spedibile : il farmacista non è obbligato a spedire il farmaco se nutre ragionevoli dubbi sull`autenticità della prescrizione, o ad esempio, se ha difficoltà di comprensione linguistica di quanto prescritto, (ad esempio da un medico di lingua bulgara o finlandese), o se si tratta di una ricetta con prescrizioni sospette di farmaci anabolizzanti. Non vi è nessun obbligo di traduzione della ricetta in italiano.

VALIDITA` DI UNA RICETTA COMUNITARIA IN TUTTI I PAESI EUROPEI: LIMITI

La validità di una ricetta comunitaria in tutti i Paesi dell`Unione trova dei limiti nel caso in cui i medicinali prescritti abbiano l`obbligo, in Italia, di seguire le condizioni e i requisiti che regolano l`emissione di ricette di tipo speciale e limitativa. In questo caso il farmacista non ha alcun obbligo di spedire la ricetta, anzi è assolutamente consigliabile di astenersi dalla spedizione.

LEGITTIMITA` DI SPEDIZIONE ALL`ESTERO DI FARMACI RICHIESTI DA UN MEDICO O UNA STRUTTURA OSPEDALIERA NON ITALIANI

In Italia non è consentito al farmacista italiano di intraprendere un vero e proprio commercio, organizzato o meno, di esportazione di farmaci etici verso Paesi dell`Unione europea, attività che non rientra tra le competenze e le attività professionali del farmacista. Resta in realtà il dubbio se sia legittimo per una farmacia italiana inviare una tantum farmaci all`estero regolarmente prescritti, nel caso in cui tale richiesta sia motivata da una carenza di quello specifico principio attivo nel Paese del prescrittore. Ad esempio, il nostro Paese ha normato tale casistica prevedendo una serie di condizioni e requisiti per inoltrare richiesta di acquisto ad una farmacia non italiana di medicinali non autorizzati al commercio nel nostro Paese, ma la legislazione italiana non fa alcun cenno rispetto alla possibilità di poter inviare farmaci all`estero accompagnati da tale legittima richiesta. Secondo le autorità doganali sembrerebbe che tale possibilità non sia, ad esempio, preclusa per un italiano che lavora all`estero e che richiede l`invio dall`Italia di alcuni farmaci regolarmente prescritti dal proprio medico, pur se il pacco contenente i farmaci deve includere al proprio interno una dichiarazione del medico curante attestante il motivo per il quale tali farmaci vengono inviati all`estero. Ci sembra di poter dire che, per analogia, un`uguale procedura potrebbe essere usata anche nel caso di invio una tantum di farmaci all`estero, specificando, tramite dichiarazione scritta, che la richiesta avviene solo in quanto nel Paese di ricevimento tale farmaco non è disponibile sul mercato. Resta comunque il fatto che, per nessuna ragione, è possibile spedire stupefacenti o qualsiasi altro farmaco che necessiti in Italia di ricetta speciale o limitativa. Infine, secondo quanto previsto dalla normativa italiana, la ricetta deve essere sempre presentata in originale.

INVIO ALL`ESTERO DI FARMACI CHE NON RICHIEDONO RICETTA MEDICA

In totale assenza di disposizioni nazionali a riguardo, la disciplina è interamente regolata dalla Sentenza DocMorris della Corte di Giustizia UE (C-322/01 dell`11 Dicembre 2003). Secondo quanto disposto da tale sentenza le farmacie possono vendere via Internet o per corrispondenza, farmaci senza obbligo di prescrizione medica in qualsiasi altro Paese dell`UE, ma con la sostanziale limitazione che il farmaco oggetto di vendita deve avere l`AIC del Paese di destinazione. In altre parole è inibito ad una farmacia italiana inviare ad un paziente tedesco un farmaco con AIC italiana, poiché il mercato comunitario dei farmaci non gode di un Autorizzazione Europea al Commercio (sebbene paradossalmente le registrazioni per i nuovi farmaci vengano ormai fatte quasi tutte a Londra all`EMEA) ed i mercati sono ancora tutti rigidamente compartimentati dalle Autorizzazioni nazionali all`immissione in commercio.