La Celiachia

Erogazione gratuita dei prodotti dietetici senza glutine
L’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio con nota del 29.05.2003 prot.n.54217/4A/09-4A/05 ha fornito alle Asl alcune linee guida per l’erogazione di alimenti a favore dei pazienti affetti da morbo celiaco in applicazione del DM 8 giugno 2001.
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Età di riferimento |
Tetto di spesa in euro/mese |
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fabbisogno calorico totale |
35% del fabbis. cal. tot. |
euro/mese |
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Maschi |
Femmine |
Maschi |
Femmine |
Maschi |
Femmine |
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6 mesi -1 anno |
900 |
900 |
315 |
315 |
44,42 |
44,42 |
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Fino a 3,5 anni |
1300 |
1300 |
455 |
455 |
61,97 |
61,97 |
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Fino a 10 anni |
2000 |
2000 |
700 |
700 |
94,00 |
94,00 |
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età adulta |
3000 |
2200 |
1050 |
770 |
139,44 |
98,13 |
- L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali e' stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti senza glutine, nei limiti di spesa mensile indicati nella tabella.
- Per il ritiro dei prodotti, che vengono erogati dalle farmacie convenzionate ,l’azienda unità sanitaria locale rilascia all’assistito 12 moduli numerati ciascuno per ogni mese contenente:
- Dati anagrafici dell’assistito;
- n. di autorizzazione;
- età;
- elementi per l’erogazione con riferimento al regime dietetico;
- limite di spesa
EROGAZIONE DA PARTE DELLA FARMACIA
L’assistito presenta direttamente in farmacia il modulo rilasciato dalla ASL, per il ritiro dei prodotti ( non è necessaria la ricetta rilasciata dal medico di base).
La farmacia all’atto della dispensazione (che per ragioni organizzative, può essere completata entro un mese) appone sulla ricetta ed eventualmente su fogli aggiuntivi corredati da timbro e data, i fustelli ottici staccati e ritagliati dalle confezioni, stando attenti a non ledere l’integrità del prodotto. L’eventuale differenza tra il valore dei prodotti consegnati ed il tetto di spesa autorizzato,riportato sul modulo,sarà a carico dell’assistito e sarà evidenziato nella casella del ticket.
La farmacia presenta mensilmente alla ASL i moduli o ricette per il rimborso.
ELENCO PRODOTTI EROGATI A CARICO SSN
Ricordiamo che la normativa prevede che la farmacia possa erogare in regime SSN solo i prodotti riportati nel Registro Nazionale istituito presso il Ministero della Salute ai sensi dell’art.7 del DM 8 giugno 2001.
I prodotti non riportati nell’elenco saranno a carico del paziente.
Il registro è periodicamente aggiornato.
Decreto Legge 8 giugno 2001
"Assistenza Sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un’alimentazione particolare"
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9/8/1982
Il Ministro della Sanità
(omissis)
Preso atto della produzione e commercializzazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare per persone affette da malattie metaboliche congenite, da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, da fibrosi cistica del pancreas, per le quali la dietoterapia rappresenta intervento irrinunciabile;
(omissis)
Considerato che e' opportuno rendere uniformi i procedimenti di certificazione relativi alle malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica del pancreas e morbo celiaco, nonché rivedere i sistemi di distribuzione, erogazione e rimborsabilità degli specifici prodotti destinati ad una alimentazione particolare al fine del contenimento dei costi al Servizio sanitario nazionale;
Considerato che la popolazione affetta da morbo celiaco e' in progressivo aumento;
Considerato che il fabbisogno calorico giornaliero riconducibile ai carboidrati deve essere superiore al 55% dell'apporto energetico totale, come indicato nel piano sanitario 1998-2000; inclusi i carboidrati complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi;
Considerato che in una dieta equilibrata, i carboidrati includono quelli complessi naturalmente privi di glutine provenienti da riso, patate, mais e legumi, nonché quelli derivati da grano, orzo, segale e avena provenienti da pane, pasta e farina;
Considerato che l'apporto energetico totale va distinto per fasce di età e sesso e che nella dieta usuale pane e pasta forniscono una quota di carboidrati superiore a riso, patate, mais e legumi;
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. L'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da:
(omissis)
c) morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.
2. (omissis)
Art. 2.
Accertamento e certificazione
1. Le patologie di cui all'art. 1, comma 1, sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine individuati dalle regioni.
(omissis)
3. Le relazioni diagnostiche predisposte in sede di primo accertamento delle patologie di cui al comma 1, indicano il regime dietetico appropriato, anche in relazione all'età'. I centri di
riferimento adeguano il regime dietetico dei pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 1, in relazione alle condizioni cliniche ed all'età'.
(omissis)
Art. 3.
Morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.
1. La tabella 1 indica, per sesso e per fascia di eta', il fabbisogno calorico totale e la quota, pari al 35%, da soddisfare con i prodotti senza glutine per i soggetti affetti da morbo celiaco. La tabella riporta altresì i corrispondenti tetti di spesa mensili a carico del Servizio sanitario nazionale, calcolati sulla base dei prezzi medi dei prodotti ed incrementati di una percentuale pari al 30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali.
2. L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali e' stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, nei limiti di spesa mensile indicati nella tabella 1. Contestualmente, l'azienda rilascia alle stesse persone 12 buoni o altro "documento di credito" - anche di tipo magnetico - di valore pari ai citati tetti di spesa, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso i fornitori convenzionati di cui all'art. 6.
3. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, le regioni e le province autonome, anche in forma consorziata, determinano i valori massimi di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto sul proprio territorio dei singoli prodotti di cui al presente articolo inclusi nel medesimo registro. Contestualmente, le regioni aggiornano i tetti di spesa mensili.
(omissis)
Art. 6.
Modalità di erogazione
1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali.
(omissis)
Roma, 8 giugno 2001
Il Ministro: Veronesi
